Statuto armonizzato allo statuto dell’ENCI ed approvato dall’Assemblea dei Soci RRCI del 14/02/04
E’ costituita con sede in Milano presso l’E.N.C.I., Viale Corsica 20, la Società specializzata denominata RHODESIAN RIDGEBACK CLUB D’ITALIA. L’Associazione Rhodesian Ridgeback Club d’Italia è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI. L’Associazione Rhodesian Ridgeback Club d’Italia ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Rhodesian Ridgeback, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione Rhodesian Ridgeback Club d’Italia fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L’Associazione Rhodesian Ridgeback Club d’Italia riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo. L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
* di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
* di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche Sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la società:
A) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Rhodesian Ridgeback ed assiste nei limiti delle proprie possibilità i suoi asSociati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi innanzi detti;
B) organizza manifestazioni, direttamente od in collaborazione con l’ENCI, con le Società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o Società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilita.
Possono essere soci del Rhodesian Ridgeback Club d’Italia tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza e la cui domanda di associazione presentata nei modi previsti dal presente statuto sia stata accettata dal Consiglio.
I soci si dividono in soci ordinari ed in soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della società od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono eguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Per fare parte in qualità di Socio della Società occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto Sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a Socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci.
L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
La qualità di socio si perde:
– per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7
– per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno
– per espulsione deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso.
Clausola 1
Tutti i Soci maggiorenni della Società Specializzata (denominata RRCI) dispongono del diritto di voto per la approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso
Sono organi della società:
a. l’Assemblea dei soci
b. il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’Enci
c. il Presidente
d. il Comitato Probiviri
e. il Collegio Sindacale
L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.
L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad una altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dal Consiglio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località a l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’ invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a. sul programma generale della società
b. sulla elezione delle cariche sociali
c. sui rendiconti finanziari
d. sulle modifiche dello statuto
e. sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art. 4
f. su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta all’Assemblea di eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.
Il Consiglio è composto da 5 consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione della Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio. Un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci; fra l’altro è responsabile della amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulla ammissione dei nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni ecc.
Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente della società, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere. Presidente e Vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretario e Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio. Non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione: In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente: In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
Il patrimonio della società è costituito:
a. beni mobili ed immobili
b. dalle somme accantonate
c. da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo
Le entrate della società sono costituite:
a. dalle quote annuali versate dai soci
b. dagli eventuali contributi concessi da enti o persone
c. dalle attività di gestione
d. da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo
Clausola 2
In caso di scioglimento della Società Specializzata denominata RRCI il patrimonio della stessa Società deve essere destinato a finalità di utilità generale.
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci va trasmessa in copia all’Enci.
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci, eletti dalla Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Rhodesian Ridgeback Club d’Italia nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dalla Assemblea Generale dei Soci tra i Soci che non ricoprano già la carica di consigliere, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio dovrà essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti Sociali in attesa che i probiviri ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio provvede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità, che comporta l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall’ENCI a carico di un proprio Socio, che sia iscritto alla Società, saranno adottati anche da questa.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Rhodesian Ridgeback Club d’Italia sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
All’Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni statutarie, di nominare un commissario “ad acta”, di sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine di 4 mesi.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.
Associazione Specializzata
di Razza riconosciuta dall’Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana
Associazione Specializzata di Razza riconosciuta dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
Rhodesian Ridgeback Club d’Italia ©2022 – Sede legale: c/o ENCI – V.le Corsica, 20 – 20137 Milano – C.F. 97209800156
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Sede legale: c/o ENCI – V.le Corsica, 20
20137 Milano
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